Il Consiglio di Stato con ordinanza n.5324 del 26/10/2009, ha ritenuto che “la corretta interpretazione del comma 1 dell’art.235 del Tuel, che prevede che i revisori sono rieleggibili per una sola volta, porta ad escludere una terza rielezione solo qualora questa sia consecutiva, in quanto il divieto scatta solo a seguito di due elezioni consecutive, posto che la rielezione è tale solo se segue una precedente elezione senza soluzione di continuità, traducendosi altrimenti in un irrazionale ingiustificato divieto di elezione a vita per chi, come nella specie, ha ricoperto l’incarico in un ente per due trienni nell’arco della propria attività professionale”. Sono ora finalmente superati tutti i pareri tesi a vietare la possibile rielezione di un revisore, dopo un periodo di interruzione, presso l'ente nel quale aveva ricoperto nel passato l'incarico.
Non possiamo che essere soddisfatti perché da sempre abbiamo sostenuto l’interpretazione ora data dal Consiglio di Stato e solo in presenza di interpretazioni diverse abbiamo richiesto un chiarimento normativo teso ad aggiungere l’avverbio “consecutivamente” al comma 1 dell’art.235 del Tuel.