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INDICE |
| Capo I |
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Costituzione - Sede - Durata - Finalità |
| Capo II |
Associati |
| Capo III |
Organi Istituzionali |
| Capo IV |
Sezione Club dei Revisori |
| Capo V |
Organi Territoriali |
| Capo VI |
Gestione Economica |
| Capo VII |
Disposizioni Finali |
CAPO II ASSOCIATI |
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| ART. 5. ASSOCIATI |
Possono essere associati dell'associazione i Dottori commercialisti, i Ragionieri ed i Revisori contabili, iscritti nei rispettivi Albi e Ruoli. Il Consiglio Nazionale può nominare associati onorari studiosi, docenti ed esperti di organizzazione aziendale, di amministrazione, di gestione e di diritto pubblico nonché i funzionari di Enti Pubblici. Gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative annuali, hanno diritto di voto. La qualifica di associato dà diritto a partecipare a tutte le forme di attività dell'associazione. |
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| ART. 6. MODALITÀ DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI |
L'ammissione ad associato avviene per domanda dell'interessato rivolta alla segreteria dell'Associazione, salvo quanto disposto dal Capo IV. L'ammissione, comporta l'impegno ad aderire alla finalità dell'Associazione, ad osservare lo Statuto, il Codice etico, i regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli Organi Associativi. Con l'ammissione, l'associato autorizza automaticamente la diffusione del proprio indirizzo di posta elettronica. L'ammissione dell'associato s'intende a tempo indeterminato salvo quanto stabilito dal successivo articolo 8. |
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| ART. 7. QUOTE ASSOCIATIVE |
L'accoglimento della domanda comporta per il nuovo associato il pagamento della quota di adesione che concorre a formare il Fondo Comune. La quota di adesione viene stabilita dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio nazionale. La quota associativa è a cadenza annuale e deve essere corrisposta entro i termini e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale. |
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| ART. 8. PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO |
La qualità di associato si perde e cessa: - per dimissioni, inviate per iscritto alla segreteria dell'associazione da far pervenire entro il 30 Novembre di ogni anno; trascorso detto termine l'associato è obbligato a corrispondere la quota annuale per l'intera annualità successiva. - per cancellazione dall'Albo o Ruolo di appartenenza: in tale ipotesi spetta all'associato l'onere di comunicare alla Segreteria l'avvenuta cancellazione dal suddetto registro nel termine di trenta giorni dalla cancellazione. - per espulsione per indegnità o per gravi inadempienze statutarie. - per morosità nel versamento della quota sociale. - per decesso dell'associato. La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate né alla divisione del Fondo Comune. |
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