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ANCREL \ Club dei Revisori
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Associazione
LO STATUTO scarica file (14,6 Kb)
  INDICE
Capo I   Costituzione - Sede - Durata - Finalità
Capo II Associati
Capo III Organi Istituzionali
Capo IV Sezione Club dei Revisori
Capo V Organi Territoriali
Capo VI Gestione Economica
Capo VII Disposizioni Finali
CAPO III
ORGANI ISTITUZIONALI
ART. 9. ORGANI ISTITUZIONALI
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Nazionale
- il Consiglio Nazionale
- il Presidente ed il Vicepresidente
- il Comitato esecutivo
- il Comitato scientifico
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Probiviri
Alle cariche sociali sono eleggibili tutti gli associati ordinari.
ART. 10. ASSEMBLEA NAZIONALE
L'assemblea rappresenta l'universalità degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
All'assemblea partecipano i singoli associati, ognuno dei quali può rappresentare con delega scritta fino ad un massimo di sette altri iscritti.
L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro il mese di giugno per discutere la relazione del Consiglio nazionale sull'attività svolta e per l'esame e l'approvazione del rendiconto economico finanziario e del bilancio e preventivo.
La convocazione dell'assemblea è effettuata a cura del Presidente con lettera, fax, e-mail o altro a ciascun associato almeno un mese prima di quello fissato per la riunione.
L'avviso di convocazione deve sempre contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione.
L'assemblea deve inoltre essere convocata qualora lo richiedano:
- il Collegio dei Revisori,
- almeno 1/10 degli associati,
- la maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale.
L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti rappresentati.
L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, il quale nominerà un Segretario. L'assemblea, occorrendo, nominerà anche gli scrutatori determinandone il numero. È compito dell'assemblea:
- determinare le linee generali di azione dell'associazione,
- approvare la relazione del Consiglio Nazionale,
- approvare il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo,
- fissare i contributi a carico degli associati su proposta del Consiglio Nazionale,
- eleggere il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Comitato scientifico, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri,
- modificare lo Statuto e mettere in liquidazione l'Associazione: in tali casi è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti,
- approvare e modificare il regolamento per il credito formativo.
ART. 11. ELEZIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente, il Consiglio Nazionale, il Comitato scientifico, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri sono eletti, dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, con modalità stabilite dall'Assemblea stessa.
Risulteranno eletti i nominativi che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto più anziano di età.
Le votazioni dovranno essere immediatamente seguito dallo scrutinio dei voti e dalla proclamazione degli eletti.
ART. 12. CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è eletto dall'assemblea ed è composto da un massimo di componenti stabilito dall'assemblea, di cui almeno la metà è eletta tra gli iscritti alla sezione del Club dei Revisori. Il Consiglio Nazionale dura in carica per un triennio ed elegge a maggioranza dei componenti, il Segretario Generale, il Tesoriere Nazionale ed il Comitato esecutivo.
Il Consiglio Nazionale dichiara decaduto il Consigliere che si sia assentato, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Nazionale.
I Consiglieri cessano altresì dalla carica per dimissioni ovvero qualora perdano la qualità di associati ai sensi dell'articolo 8.
In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, ai sensi dei precedenti commi, la sostituzione avverrà alla prima riunione utile del consiglio Nazionale, dal primo dei non eletti dall'assemblea e così di seguito.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica si intende decaduto l'intero e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Nazionale.
I Consiglieri Nazionali eletti in sostituzione di altri cessati o decaduti durante il mandato scadono alla stessa data prevista per il mandato di colo che hanno sostituito.
Il Consiglio Nazionale, salvo le competenze riconosciute e riservate all'Assemblea dal presente Statuto, è investito dei più ampi poteri relativi allo svolgimento dell'attività dell'Associazione per quanto attiene alle materie ad esso riservato ed in particolare:
- promuove l'attività dell'Associazione sull'intero territorio;
- delibera l'ammontare delle quote annuali nel rispetto dei criteri indicati dal Regolamento interno;
- propone il contributo annuale a favore dell'Associazione nazionale ed a carico delle strutture locali;
- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto, entro il mese di aprile da presentare all'Assemblea Nazionale per l'approvazione, unitamente al parere e alla relazione del Collegio dei Revisori;
- decide sulle modalità e la periodicità delle riunioni;
- nomina i componenti del Comitato esecutivo e delibera sui loro eventuali compensi;
- nomina l coordinatore ed i componenti del Comitato esecutivo del Club dei revisori;
- approva il Regolamento che disciplina le modalità interne di funzionamento dell'Associazione;
- esegue le decisioni del Collegio dei Probiviri;
- dichiara decaduti i componenti degli Organi Istituzionali nei casi previsti dal presente Statuto;
- istituisce Commissioni, operative e di studio stabilendone le funzioni, e ne nomina i Commissari conferendo loro incarichi speciali delegando poteri;
- decide sulle iniziative proposte dal Presidente Nazionale, dal Comitato esecutivo e/o su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vice Presidente, almeno due volte l'anno. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/5 dei Consiglieri Nazionali o dal Collegio dei Revisori.
La convocazione dovrà essere fatta con lettera, fax, e-mail o altro e dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora di inizio della riunione e dovrà essere inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di urgenza il Consiglio Nazionale, potrà essere convocato per telegramma, fax, e-mail, almeno tre giorni prima.
Per la validità delle riunioni alle sedute devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di colui che la presiede.
Alle riunioni del Consiglio Nazionale devono essere invitati i membri del Collegio dei Revisori, i quali possono partecipare alle deliberazioni con parere non vincolante.
Delle riunioni e delle relative delibere dovrà essere redatto il verbale a cura del Segretario.
ART. 13. IL PRESIDENTE - IL VICE PRESIDENTE
Il Presidente Nazionale ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti di legge e di Statuto. Rappresenta in giudizio l'Associazione in ogni ordine e grado di giurisdizione.
Egli convoca l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo, ne preside le riunioni e partecipa alle votazioni. In caso di assenza il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente.
Il Presidente viene nominato dall'Assemblea Nazionale. L'elezione è valida con la maggioranza dei voti espressi; in caso di parità è eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione ed in caso di parità di iscrizione, il più anziano di età.
Il Presidente dura in carica tre esercizi ed il mandato è rinnovabile.
In caso di impedimento del Presidente, tutte le funzioni sopra indicate sono svolte dal Vice Presidente.
ART. 14. IL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo viene eletto ogni tre esercizi dal Consiglio Nazionale fra i propri membri.
Il Comitato Esecutivo:
- applica le direttive del Consiglio Nazionale,
- predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto da sottoporre al Consiglio Nazionale.
- promuove e delibera la costituzione di sezioni provinciali.
Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno uno dei suoi componenti lo richiedano. La convocazione avviene per lettera, fax, e-mail o altro, e deve essere inviata cinque giorni prima dell'adunanza.
ART. 15. COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico, che dura in carica tre esercizi, si compone di membri nominati dall'Assemblea Nazionale.
Esso promuove gli indirizzi dell'Associazione e valuta la coerenza degli stessi con l'interesse della collettività e con l'utilità pubblica. In particolare il Comitato Scientifico valuta se le azioni dell'Associazione contribuiscono a rafforzare il diritto di accesso all'informazione da parte dei cittadini ed assicurano la più ampia trasparenza dei risultati raggiunti.
ART. 16. COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, restano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scelgono al loro interno il Presidente che convoca le riunioni del Collegio.
Il Collegio dei Revisori provvede al controllo amministrativo. Esso partecipa alle sedute del Consiglio Nazionale.
Il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere sul bilancio preventivo e formula la relazione al rendiconto consuntivo.
ART. 17. COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito di decidere sui ricorsi degli Associati contro le decisioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo per presunte violazioni dello Statuto, sulle controversie fra le sezioni locali ed il Consiglio Nazionale, nella forma dell'arbitrato irritale.
Il Collegio dei Probiviri emette il proprio giudizio inoppugnabile ed inappellabile entro trenta giorni dal deposito del ricorso presso la Segreteria Nazionale che ne darà contestuale risposta al ricorrente mediante lettera raccomandata.
I Probiviri sono tenuti alla osservanza del segreto istruttorio.
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