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INDICE |
| Capo I |
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Costituzione - Sede - Durata - Finalità |
| Capo II |
Associati |
| Capo III |
Organi Istituzionali |
| Capo IV |
Sezione Club dei Revisori |
| Capo V |
Organi Territoriali |
| Capo VI |
Gestione Economica |
| Capo VII |
Disposizioni Finali |
CAPO V ORGANI TERRITORIALI |
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| ART. 20. ORGANI PROVINCIALI |
L'Associazione è articolata in sezioni provinciali, che si costituiscono su propria iniziativa previo il consenso del Consiglio Nazionale, sulla base di un numero minimo di associati, stabilito dal Regolamento interno. Le Sezioni Provinciali si articoleranno con i seguenti organi: - Assemblea degli associati residenti nella Provincia; - Consiglio Provinciale; - Presidente e Vice Presidente; - Collegio dei Revisori o revisore unico. Le sezioni Provinciali potranno altresì nominare il Segretario ed il Tesoriere determinandone le relative competenze. |
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| ART. 21. ASSEMBLEA PROVINCIALE |
È formata da tutti gli associati iscritti alla sezione locale. È presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. La convocazione dell'Assemblea è effettuata a cura del Presidente con lettera, fax, e-mail o altro a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione; il luogo di convocazione può essere diverso dalla sede Provinciale. All'Assemblea spetta e compete deliberare: - l'approvazione del bilancio economico-finanziario preventivo e del bilancio consuntivo, da effettuarsi entro il mese di Aprile; - il numero e la nomina dei Consiglieri, del suo Presidente e del Vice Presidente; - la nomina degli associati da proporre quali componenti il Consiglio Nazionale; - le proposte per le modifiche statutarie; - qualora lo ritenga opportuno, nomina un Collegio dei Revisori, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, o revisore unico che durerà in carica quanto il Consiglio, determinandone i compensi. Al Collegio spetterà la vigilanza contabile ed amministrativa.
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| ART. 22. CONSIGLIO PROVINCIALE |
Il Consiglio Provinciale è composto da un numero di membri che va da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove); spetta all'Assemblea Provinciale determinare il numero dei Consiglieri. I Consiglieri Provinciali durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Provinciale: - svolge, in stretto coordinamento con il Consiglio Nazionale, attività organizzativa ed amministrativa per la promozione e la realizzazione delle iniziative in ambito Provinciale; - predispone il bilancio economico-finanziario Provinciale, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale, previo parere della Presidenza Nazionale; - invia i rendiconto approvati alla Presidenza Nazionale entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione; - decide sulle modalità e la periodicità delle riunioni, che vengono convocate di norma 2 (due) volte l'anno. Possono essere convocate riunioni su richiesta motivata di almeno 2 (due) Componenti il Consiglio Provinciale; possono sempre partecipare membri del Consiglio Nazionale senza diritto di voto. La convocazione avviene per lettera, fax, e-mail o altro, contenente l'ordine del giorno inviata almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza anche ai Consiglieri Nazionali. Ogni consigliere può rappresentare con delega scritta fino al massimo di due consiglieri. Le votazioni sono palesi.
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| ART. 23. PRESIDENTE PROVINCIALE |
Ha la rappresentanza dell'ANCREL Provinciale e ne firma gli atti ufficiali e contabili, convoca il Consiglio e le Assemblee Provinciali e ne presiede le riunioni. In caso di sua assenza è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente. |
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| ART. 24. CONSIGLIO REGIONALE |
Per ragioni di maggior funzionalità e di miglior coordinamento, i Consigli Provinciali possono deliberare di costituire una Delegazione Regionale che opera in stretto coordinamento con i Consigli Provinciali della Regione di competenza. La Delegazione può nominare un proprio direttivo. |
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