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INDICE |
| Capo I |
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Costituzione - Sede - Durata - Finalità |
| Capo II |
Associati |
| Capo III |
Organi Istituzionali |
| Capo IV |
Sezione Club dei Revisori |
| Capo V |
Organi Territoriali |
| Capo VI |
Gestione Economica |
| Capo VII |
Disposizioni Finali |
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI |
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| ART. 26. MODIFICHE STATUTARIE |
Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Nazionale con una maggioranza dei 2/3 dei presenti. |
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| ART. 27. SCIOGLIMENTO |
Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Nazionale e con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i 2/3 degli associati presenti. Fino allo scioglimento dell'Associazione gli associati non possono chiedere la divisione del fondo patrimoniale. Il Consiglio Nazionale, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all'Associazione, può proporre all'Assemblea Nazionale lo scioglimento dell'Associazione. La delibera prevederà anche la destinazione e l'impiego del patrimonio dell'associazione. Il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23/12/1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |
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| ART. 28. NORMA TRANSITORIA |
In sede di costituzione sono associati di diritto fino al 31 dicembre 2002, gli attuali associati dell'Ancrel e del Club dei revisori. |
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